Storia e principi del Blog.

Il blog è nato con l'idea di fare un diario interattivo tra alcuni amici con una grande passione per la bici e il suo mondo.
Dopo un anno in cui sono avvenuti molti cambiamenti abbiamo trovato un giusta direzione.
Il nostro è un blog aperto a coloro che amano il ciclismo
, le competizioni, l' agonismo, le passeggiate domenicali, i raid, la mtb e credono nell'amicizia dimostrandolo costantemente con i fatti.
Alcuni di noi vincono con la bici, tutti vinciamo nella vita con la passione e l'impegno, senza barare. Sappiamo accettare le sconfitte e con la forza del sorriso ripartiamo entusiasti per una nuova sfida.
Ecco i nostri racconti, i nostri pensieri, le nostre goliardie,le nostre gare, le nostre foto.
Il nostro giro d'Italia in bici è iniziato, le tappe fatte e quelle da fare sono molte, dal mare, alle Alpi.
Siamo partiti in pochi e con il tempo il gruppo si sta consolidando sempre di più.

Buona lettura a tutti.

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO

CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
del 2 febbraio 2012
2
CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Principi fondamentali
Premessa
Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali,
inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli
Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi
quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate,
degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.
I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate,
agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti,
tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in
eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è
riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti
all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento
meritevole di adeguate sanzioni.
L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
Il GarantCODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Approvato dal Consiglio Nazionale del CONI
del 2 febbraio 2012
2
CODICE DI COMPORTAMENTO SPORTIVO
Principi fondamentali
Premessa
Il presente Codice di comportamento sportivo specifica i doveri fondamentali,
inderogabili e obbligatori, di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli
Statuti e dai regolamenti del CONI, delle Federazioni sportive nazionali, ivi compresi
quelli degli organismi rappresentativi delle società, delle Discipline sportive associate,
degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni benemerite.
I tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline sportive associate,
agli Enti di promozione sportiva e alle Associazioni benemerite, in qualità di atleti,
tecnici, dirigenti, ufficiali di gara, e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, in
eventuali altre qualifiche diverse da quelle predette, comprese quelle di socio cui è
riferibile direttamente o indirettamente il controllo delle società sportive, sono tenuti
all'osservanza del Codice e la loro violazione costituisce grave inadempimento
meritevole di adeguate sanzioni.
L'ignoranza del Codice non può essere invocata a nessun effetto.
Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI, adotta
istruzioni, vigila sulla corretta attuazione del Codice e segnala ai competenti organi
degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione, ai fini del conseguente giudizio
disciplinare, fermi restando i poteri di controllo del Coni.
1. Osservanza della disciplina sportiva
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono obbligati
all'osservanza delle norme statutarie, regolamentari e sulla giustizia, nonché delle altre
misure e decisioni adottate dal CONI e dall'Ente di appartenenza, ivi compreso il
presente Codice. Essi sono tenuti ad adire previamente agli strumenti di tutela previsti
dai rispettivi ordinamenti.
Gli organi competenti adottano le misure dirette a facilitare la conoscenza e il
rispetto della normativa vigente.
Le società, le associazioni e gli altri Enti dell'ordinamento sportivo rispondono
dei comportamenti adottati in funzione dei loro interessi, da parte dei propri tesserati,
dirigenti o soci e devono adottare codici organizzativi idonei alla prevenzione degli
illeciti.
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2. Principio di lealtà
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono
comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o
rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti
dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza
sportiva.
3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi
E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificiosamente lo
svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito
vantaggio nelle competizioni sportive.
4. Divieto di doping e di altre forme di nocumento della salute
E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la
disciplina antidoping in vigore.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono
astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.
5. Principio di non violenza
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono
adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o
incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono
astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale
dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per
sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle
squadre e dei relativi sostenitori.
6. Principio di non discriminazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono
astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine
etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
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7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono
esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della
dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento
sportivo.
8. Dovere di riservatezza
Salvo il diritto di adire gli organi di vigilanza e giustizia nei casi previsti
dall'ordinamento sportivo, i tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento
sportivo sono tenuti a non divulgare informazioni riservate relative a procedimenti in
corso prima che gli atti e i provvedimenti finali siano formalizzati e pubblicizzati.
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono
fornire a terzi informazioni riservate relative all'Ente di appartenenza o da questi
detenute.
9. Principio di imparzialità
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono
operare con imparzialità ed evitare disparità di trattamento nei confronti dei soggetti con
cui hanno rapporti in funzione dell'attività che svolgono nell'ambito sportivo.
Al di fuori di rapporti contrattuali leciti e trasparenti, i tesserati, gli affiliati e gli
altri soggetti dell'ordinamento sportivo non chiedono né accettano, per sé o per altri,
somme di denaro, regali o altri benefici, qualora essi accedano il modico valore e siano
offerti in connessione con lo svolgimento dell'attività in ambito sportivo.
10. Prevenzione dei conflitti di interessi
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a
prevenire situazioni, anche solo apparenti, di conflitto con l'interesse sportivo, in cui
vengano coinvolti interessi personali o di persone ad essi collegate.
E' fatto divieto ai tesserati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di
effettuare scommesse, direttamente o per interposta persona, aventi ad oggetto i risultati
relativi a competizioni alle quali si partecipi o alle quali si abbia diretto interesse.
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11. Tutela dell’onorabilità degli organismi sportivi
Ferma restando la previsione di cui all’art. 5, comma 3, lett. b) e c), dello Statuto del
CONI, al fine di tutelare l’onorabilità e l’autorevolezza degli organismi centrali e
territoriali del CONI, nonché degli organismi delle Federazioni sportive nazionali, delle
Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva e delle Associazioni
benemerite, ivi compresi anche gli organismi rappresentativi delle società, sono
automaticamente sospesi in via cautelare i componenti che sono stati condannati,
ancorché con sentenza non definitiva, per i delitti indicati nell’allegato “A” o che sono
stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza personale.
La sospensione permane sino alla successiva sentenza assolutoria o alla conclusione del
procedimento penale o alla scadenza o revoca delle misure di prevenzione o di sicurezza
personale.
12. Dovere di collaborazione
I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo sono tenuti a
collaborare con il Garante del Codice di comportamento sportivo e con gli organi di
giustizia endoassociativi ai fini della corretta applicazione della normativa vigente. A tal
fine, essi sono tenuti a comunicare agli uffici competenti dell'Ente di appartenenza ogni
provvedimento di autorità giudiziarie o sportive di cui siano destinatari rilevante ai fini
dell’applicazione del presente Codice e a fornire ai medesimi tutte le informazioni
relative e le integrazioni richieste.
Disposizione finale
Le Federazioni sportive nazionali, ivi compresi gli eventuali organismi rappresentativi
delle società, le Discipline sportive associate, gli Enti di promozione sportiva e le
Associazioni benemerite integrano, con proprie disposizioni, le modalità e gli ambiti di
attuazione del presente Codice con riferimento ad altre fattispecie particolarmente
rilevanti in relazione al proprio specifico ambito di attività.
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ALLEGATO “A”
- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello
 svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401).
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge
  14/12/2000, n. 376).
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge
   16/03/1942, n. 267) – Titolo VI – Capo I e II – Reati commessi dal fallito – Reati commessi da
          persone diverse dal fallito – da art. 216 a art. 235.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
 prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.).
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.).
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
 anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge
   25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159).
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR
 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI –
    Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24
 febbraio 1998, n. 58).
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui agli art. 314, 316, 316bis, 316ter , 317, 318,
 319, 320, 321, 322, c.p.
- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.).
- Delitti contro il patrimonio di cui agli art. 628, 629, 630, 640, 640 bis, 644, 646, 648, 648bis,
 648ter c.p.
- Delitti associativi di cui agli art. 416, 416bis c.p.
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte
 ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex
art. 56 c.p.
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LEGENDA ALLEGATO “A”
- Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestine e tutela alla correttezza nello
 svolgimento di competizioni agonistiche (legge 13/12/1989, n. 401): “frode sportiva”.
- Disciplina della tutela sanitaria delle attività sportive e della lotta contro il doping (legge
  14/12/2000, n. 376): “doping”.
- Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell’amministrazione controllata (legge
   16/03/1942, n. 267) - Titolo VI – Capo I– Reati commessi dal fallito – Capo II - Reati commessi
        da persone diverse dal fallito, da art. 216 a art. 235:
       art. 216: “bancarotta fraudolenta”; art. 217: “bancarotta semplice”; art. 218: “ricorso abusivo al
                credito”; art. 220: “denuncia di creditori inesistenti e altre inosservanze da parte del fallito”; art.
                     227: “reati dell’institore”; art. 228: “interesse privato del curatore negli atti del fallimento”; art.
                              229: “accettazione di retribuzione non dovuta”; art. 230: “omessa consegna o deposito di cose
                                   del fallimento”; art. 233: “mercato di voto”; art. 234: “esercizio abusivo di attività
                                           commerciale”.
- Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della
 prostituzione altrui (legge 20/02/1958, n. 75).
- Delitti contro la personalità individuale (da art. 600 a art. 604 c.p.):
  art. 600: “riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù” – art. 600 bis: “prostituzione
           minorile” – art. 600 ter: “pornografia minorile” – art. 601: “tratta di persone” – art. 603:
                          “plagio”.
- Delitti contro la libertà personale (da art. 605 a art. 609 decies c.p.):
- art. 605: “sequestro di persona” – art. 609 bis: “violenza sessuale” – art. 609 quater: “atti sessuali
               con minorenne” – art. 609 quinquies: “corruzione di minorenne”.
- Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia
 anche a mezzo internet (legge 6/02/2000, n. 38).
- Norme di attuazione dell’art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete (legge
   25/01/1982, n. 17).
- Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.L.vo 6 settembre 2011, n. 159)
- Testo Unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope (DPR
 9/10/1990, n. 309).
- Disposizioni penali in materia di società e di consorzi previste dal Codice Civile (Titolo XI –
    Libro V).
- Testo unico delle disposizioni in materia in materia di intermediazione finanziaria (D.L.vo 24
 febbraio 1998, n. 58)
- Delitti contro la Pubblica Amministrazione di cui ai seguenti artt. c.p.:
 art. 314 (“peculato”); art. 316 (“peculato mediante profitto dell’errore altrui”); art. 316 bis
          (“malversazione a danno dello Stato”); art. 316ter (“indebita percezione di erogazioni a danno
               dello Stato”); art. 317 (“concussione”); art. 318 (“corruzione per un atto d’ufficio”); art. 319
                          (“corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio”); art. 320 (“corruzione di persona
                                 incaricata di un pubblico servizio”); art. 321 (“pene per il corruttore”); art. 322 (“istigazione alla
                                        corruzione”) .
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- Delitti contro la fede pubblica (da art. 453 a art. 498 c.p.):
 capo I – “Della falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo, da art. 453 a art.
     466 c.p.;
    capo II – “Della falsità in sigilli o strumenti o segni di autentificazione, certificazione o
        riconoscimento”, da art. 467 a art. 475 c.p.;
         capo III – “Della falsità in atti” (ad esempio, “falso ideologico”, “falso materiale”), da art. 476 a
                       art. 493bis c.p.;
                      capo IV - “Delle falsità personali” (ad esempio, “sostituzione di persona”, “false dichiarazioni
                                sull'identità o su qualità personali proprie o di altri”, “possesso e fabbricazione di documenti di
                                     identificazione falsi”, “usurpazione di titoli o di onori”), da art. 494 a art. 498 c.p.
- Delitti contro il patrimonio di cui ai seguenti artt. c.p.:
 art. 628 (“rapina”), art. 629 (“estorsione”), art. 630 (“sequestro di persona a scopo di rapina o di
          estorsione”); art. 640 (“truffa”); art. 640 bis “(truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni
                 pubbliche”); art. 644 (“usura”), art. 646 (“appropriazione indebita”); art. 648 (“ricettazione”);
                              art. 648bis (riciclaggio); art. 648ter
                             (“impiego di denaro, beni o utilità di provenienza
                               illecita”).
- Delitti associativi di cui all’art. 416 c.p.: (“associazione per delinquere”) e all’art. 416 bis c.p.
         (“associazione di tipo mafioso”).
- Interferenze illecite nella vita privata (615bis, 623bis c.p), installazione di apparecchiature atte
 ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche o telegrafiche (617bis, 623bis c.p.).
- Disposizioni penali relative alle armi da guerra e clandestine.
La misura cautelare si applica anche ai presenti reati nella ipotesi del tentativo, laddove configurabile, ex
art. 56 c.p.

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